L’art. 348, co. 4, c.p.p. consente alla polizia giudiziaria, per il compimento, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, di atti o di operazioni finalizzate ad assicurare le fonti di prova, di avvalersi di persone idonee laddove l’assolvimento di quei compiti richiedano “specifiche competenze tecniche”.

Più in particolare l’art. 349, co. 2, c.p.p. stabilisce che, per la identificazione dell’indagato, la polizia giudiziaria possa eseguire “rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti”.

In alcune circostanze si rivela necessario fare delle contro-analisi su dei reperti già oggetto di indagine o dei sopralluoghi alla ricerca di altri tipi di rilievi oggettivi.

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